Ormeggi a strisce gialle

L’altro giorno ho ricevuto una mail di richiesta informazioni in merito all’allestimento di un posto barca per disabili.
Ho cercato di essere il più utile e chiaro possibile e a quel punto mi sono detto: magari serve anche ad altri.
Ed eccoci qui, buona lettura!

Ecco il nuovo codice della nautica da diporto aggiornato nel 2018; l’art 49 nonies, recita:

Comma 3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilità o con persone con disabilità a bordo è determinato nell’uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell’anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:

  1. a) fino a 80 posti barca: uno;
  2. b) fino a 150 posti barca: due;
  3. c) fino a 300 posti barca: tre;
  4. d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
  5. e) da 400 a 700 posti barca: sei;
  6. f) oltre 700 posti barca: otto.

Comma 4. Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell’area e deve prevedere una banchina d’accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell’acqua. In alternativa è possibile l’utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.

Comma 5. La persona con disabilità che conduce l’unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell’attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l’ormeggio, via radio o via telefono, la data e l’orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all’autorità

marittima competente.

Comma 6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tale fine, può essere occupato da altra unità, con l’esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unità condotta da persona con disabilità o con persona con disabilità a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto

previsto al comma 5, dovrà essere immediatamente liberato.

Comma 7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altra unità con persona con disabilità, per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l’autorità marittima può autorizzare il prolungamento dello

stazionamento.

Comma 8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall’autorità marittima territorialmente competente.”

 

Questo è quanto dice la Legge ma da come si può evincere non basta per creare un servizio fruibile al 100%: creare un punto d’ormeggio è solo un punto di partenza.

Oltre a quanto impone la Legge bisogna considerareche:

–          Se è presente una gruetta di sollevamento per consentire l’imbarco o lo sbarco: solitamente chi arriva nel porto con la propria barca ha già un natante accessibile che gli consente di scendere altrove rispetto a dove è partito. La gruetta è molto utile se organizzate, per esempio, corsi di vela per imbarcare e sbarcare persone a mobilità ridotta dalle barche scuola

–          Curato il punto di ormeggio, va indicato il percorso di accesso se presenta ostacoli di vario genere( rampe, gradini, ecc). quest’aspetto è molto importante perché si mettono a disposizioni, anche con report fotografici, informazioni utili all’utente. Un esempio molto calzante è: se è presente una rampa molto ripida si consiglia l’aiuto di un accompagnatore: in questo modo l’informazione genera la soluzione.

–          Indicare se nei pressi vi è un bagno accessibile, una doccia o quali altri tipi di servizi

–          Indicare la presenza di barriere architettoniche per accedere al porto. Ve ne sono sostanzialmente di due tipi:
. facilmente superabili( tipo uno o più gradini) – si valuta se è possibile superarli con una rampa

. difficilmente superabili ove si necessita un intervento più importante di tipo murario. Nel vostro caso, se non ricordo male, avete una banchina dal lato del distributore abbastanza accessibile, mentre per accedere al molo( dall’altro lato dello scivolo) bisogna superare un gradino, che è anche in contropendenza, tra lo scivolo e il molo stesso

–          Ci sono altre piccole cose che possono essere comunicate ma non vorrei dilungarmi troppo

 

Altro aspetto che può essere valutato è se indicare un punto di imbarco e sbarco, il quale però non deve essere obbligatoriamente essere l’ormeggio:  in altre parole se una persona disabile arriva a bordo di una barca a Cavo potrebbe, ad esempio,  scendere al distributore è poi o gli ormeggiatori o altri occupanti della barca possono portare l’imbarcazione ad un altro stallo

Altra possibilità che consiglio molto è quella di fornirsi di un piccolo/medio natante da dare un supporto ai diportisti, ai diving, alle associazioni, ecc sia sotto forma di noleggio oppure in comodato d’uso. In questo caso il sollevatore è a bordo del natante il che permette sia l’imbarco/sbarco che la discesa/risalita dal mare.

Questa iniziativa è partita nel 2018, e confermata per i prossimi anni, per i porti di marina di terre rosse a Piombino e nel porto di S. Felice del Circeo. Per la stagione 2019 sono in via di definizione i porto di Venezia Lido, marina D’Arechi( SA), Pozzuoli.
Altre strutture dovranno essere contattate.